Il DDL Zan spiegato in pillole

Il DDL Zan in pillole: fini, reclusione, giornata nazionale contro l'omofobia, centri anti-violenza e clausola salva-idee.

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Si è parlato molto della proposta di Legge Zan (approvata alla Camera e ora ferma al Senato), soprattutto nell’ultimo mese, a seguito della diffusione di alcuni filmati che riprendono episodi di violenza che hanno come vittima una coppia omosessuale. Ecco in breve le principali novità introdotte dalla Legge Zan:

Fini:

Punire chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilita”.

Reclusione:

Carcere da 6 mesi a 4 anni per chi commette tali reati o per chi partecipa o aiuta organizzazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi. Prevista anche una multa di 6.000 euro per reati legati a tali motivi.

Istituzione di una giornata nazionale contro l’omofobia:

Prevista per il 17 maggio, la giornata sarà dedicata alla promozione della cultura del rispetto e dell’inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi e di ogni discriminazione. È inoltre previsto che le scuole di ogni ordine e grado inseriscano nei loro piani di offerta formativa iniziative e programmi di sensibilizzazione allo scopo di disincentivare tali dinamiche.

Promozione di centri anti-violenza:

Saranno devoluti 4 milioni l’anno per finanziare centri e organizzazioni che svolgono attività contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

Clausola salva-idee:

Vi è infine una clausola che recita “sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti“.

Quest’ultima clausola è stata inserita, soprattutto, per ovviare le polemiche sollevate da Lega e Fratelli d’Italia, i quali partiti si sarebbero opposti ad un disegno di legge che “minaccerebbe la libera espressione dei cittadini”. È stato fatto presente che tale legge andrebbe a ledere il diritto d’opinione e di parola, nonostante a venire lese sarebbero soltanto le opinioni discriminatorie. Proprio per questo motivo lo scorso novembre, alcuni deputati di Fdi hanno organizzato una protesta in Aula indossando un bavaglio (a simboleggiare un presunto reato d’opinione), mentre altri deputati della Lega inneggiavano al suono di “libertà, libertà!”.

Sorge dunque la domanda: una parola che lede la libertà di un’altra persona è comunque una parola che ha diritto d’esistere? Il diritto di discriminare, di commettere violenza, di inneggiare all’odio è considerabile come libera espressione dell’essere umano? Le domande, anche se apparentemente di facile risposta, rimangono ancora aperte e rinviate alle decisioni del Senato.

Autore

Maria Chiara Cicolani

Maria Chiara Cicolani

Vice Direttrice

Mi sono laureata in Filosofia a Roma. Ho vissuto per un po’ tra i fiordi norvegesi di Bergen e prima di questa esperienza mi reputavo meteoropatica, ora non più. Mi piace la montagna, ma un po’ anche il mare. Il mio romanzo preferito è il Manifesto del Partito Comunista e amo raccontare le storie.

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